FROSSASCO – I Carabinieri Forestali del Comando Stazione di Pinerolo, nel mese di giugno hanno effettuato un’attività di indagine, con riferimento al reato di esecuzione di opere in assenza di autorizzazione su terreni ubicati in comune di Frossasco.
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I militari accertavano a seguito di indagine l’avvenuta trasformazione permanente dello stato dei luoghi mediante l’eliminazione di 3659 metri quadrati di superficie boschiva, e tutto ciò avveniva in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Sul terreno interessato da disboscamento sono stati piantati un centinaio di ulivi (Olea europaea – Varietà leccino) a discapito del bosco che si era generato nei decenni precedenti.
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Dopo aver svolto diversi accertamenti, i militari della specialità forestale dell’Arma, hanno individuato in Comune di Frossasco il trasgressore il quale ha ammesso la realizzazione delle opere abusive consistite nell’eliminazione del bosco al fine di piantare gli ulivi;tale pratica è soggetta a preventiva autorizzazionein quanto con il disboscamento lo stato dei luoghi viene alterato in maniera permanente, con trasformazione irreversibile del bosco, poiché mediante la rimozione delle ceppaie si annulla qualsiasi possibilità di ricrescita degli alberi. Diversamente mediante la pratica del taglio del fusto della pianta ed il rilascio della ceppaia, ovvero la radice nel terreno, che, unicamente nei boschi cedui viene garantita la rinascita della pianta alla prima ripresa vegetativa, che verranno nuovamente tagliati a maturità nel periodo consentito dalla normativa regionale. Il cosiddetto “disboscamento” viene quindi propriamente definito “trasformazione del bosco” ed è pertanto subordinato all’autorizzazione paesaggistica prevista dal D.lgs 42/2004 “Codice Dei Beni Culturali e del Paesaggio”.
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L’art. 181 decreto legislativo n 42 del 2004, in zone paesaggisticamente vincolate, vieta l’esecuzione di qualsiasi lavoro senza la prescritta autorizzazione. La norma, a differenza degli interventi edilizi, non distingue tra la difformità totale o parziale o tra variazione essenziale o non essenziale. Qualsiasi modificazione del territorio, realizzata in assenza del nulla osta o in difformità da esso, configura il reato a condizione che si tratti di modificazione, anche minima, ma astrattamente idonea a ledere il bene oggetto di tutela.
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