SANITA’ – Infermieri “sequestrati” dalle proprie aziende per un errore del nuovo contratto nazionale.
A rilevarlo è il Sindacato Nursind in una nota che pubblichiamo qui integralmente:
“Fino all’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità, era consentito l’interscambio tra due dipendenti di differenti aziende e con lo stesso profilo. Tale istituto contrattuale, è stato molto utilizzato sopratutto tra gli infermieri, poiché da la possibilità di avvicinarsi al proprio domicilio, con un costo per la pubblica amministrazione pari a zero.
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Da alcuni giorni però, numerose aziende di Torino e provincia, stanno negando a moltissimi infermieri il nullaosta alla mobilità per compensazione, attribuendo la motivazione al nuovo contratto nazionale di lavoro e nello specifico all’art.52.
Come noto, l’interscambio tra dipendenti era previsto dall’art. 21 del CCNL del 19 aprile 2004 che non è stato formalmente disapplicato ma, di fatto, è inefficace perché rimanda alla disciplina del citato art. 19 che non esiste più. Infatti, il comma 5 dell’art. 21 così recita: “Nell’ambito della disciplina di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è tuttora consentita la mobilità a compensazione – all’interno del comparto – fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell’azienda od ente interessati.”
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Essendo cessata la disciplina dell’art. 19, molte aziende hanno ritenuto di non concedere più la mobilità “per compensazione” tra dipendenti della stessa categoria e profilo. È dunque preclusa la mobilità “per interscambio”?
Per Nursind no! Ed è per questo cercando di rimediare ad errori altrui, ha inviato una lettera a tutte le aziende e per conoscenza all’Assessorato regionale, spiegando che la mobilità per compensazione, è prevista da una norma dello stato.
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Infatti, a tal proposito, la circolare di chiarimento del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP n. 20506 del 27 marzo 2015) che sul punto dedica un apposito paragrafo (“Mobilità per interscambio”), richiama il DPCM 5 agosto 1988, n. 325 che all’art. 7 dispone che “è consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.”
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Il Dipartimento quindi conferma la compatibilità di tale norma con la nuova disciplina dell’art. 30 del DLgs 165/2001. Speriamo che per numerosi lavoratori che oggi restano in attesa di ricevere risposte, – conclude Giuseppe Summa – questo ennesimo pasticcio di un contratto che la fretta elettorale ci ha consegnato pieno di errori e fraintendimenti, possa risolversi rapidamente”
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