CITTÀ METROPOLITANA – Prosegue il dibattito tra Gruppo Metropolitano Movimento 5Stelle e Paolo Foietta di Ato-R (vedi articolo: Città Metropolitana – M5S: Ato-R denunciata alla Corte dei Conti).
Il Movimento 5Stelle, in risposta a quanto argomentato dal Presidente dell’Ato-R Foietta, segnala alcune precisazioni, che pubblichiamo qui integralmente:
“a) esiste una deliberazione di spesa per €. 1.200.000,00 in merito all’acquisto di un immobile identificato, tanto manifesta quanto ATO R si ritienga legittimata ad agire con pieni poteri, pertanto non rileva affatto che ad una delibera di spesa non sia stato dato seguito.
Va da sé che ce ne sono tante altre, peraltro attuate, che possono essere citate ed allegate allo stesso scopo;
b) l’art. 3-bis D.Lgs. 138/2011 citato nel comunicato di specie, conforta appieno la nostra tesi ed in particolare laddove si citano testualmente gli “enti di governo” di ambiti o bacini territoriali ottimali istituiti o designati dalle regioni e non fa il minimo accenno alle autorità d’ambito, istituite con legge statale e soppresse. Per intenderci, viene data per scontata la piena attuazione dell’art. 186-bis della finanziaria 2010;
c)scorriamo graziosamente il testo dell’ art. 3-bis citato dal Presidente di ATO R su www.normattiva.it. Cosa troviamo negli aggiornamenti?
Vi si legge quanto segue.
Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l’art. 13, comma 2) che “La mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014”.
Viene inoltre disposto (l’art. 13, comma 3) che “Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre2014”.
Orbene, è di palmare evidenza che il riferimento all’istituzione o alla designazione degli enti di governo degli ambiti lascia intendere che questo testo di legge è stato emanato sul presupposto della soppressione delle Autorità d’ambito e non per confermare in carica con pieni poteri quelle soppresse!
d) L’incertezza giuridica insanabile derivante da questa situazione paradossale può comportare danni molto seri; non è certo colpa dei cittadini se l’inerzia di chi doveva attivarsi nel senso previsto dal Legislatore nazionale ha causato una situazione di gravissimo stallo nella quale non c’è chi possa legittimamente provvedere all’affidamento del servizio;
e) la frase “In pratica l’ATO R è accusato di essere un ente attivo” detto – come se fosse un argomento a difesa – dal Presidente di un ente che non dovrebbe più esistere da 4 anni, spiega la tragica farsa che è la situazione italiana ad oggi meglio di qualsiasi analisi sociologica approfondita.
Res ipsa loquitur (trad.: Cosa che parla da sola).”
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