PIEMONTE – In sintesi le misure in Piemonte, alla luce del DCPM approvato oggi, 8 marzo, suddivisa per provincia:
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TORINO, CUNEO, BIELLA
Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali; le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi cinema e teatro, in ogni luogo, sia pubblico sia privato; chiusi i pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
Chiusi i musei e gli altri istituti e
luoghi della cultura.
Le attività di ristorazione e bar possono
restare aperti, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
I tutti gli esercizi commerciali all’aperto e al chiuso, il gestore deve garantire l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro .
Scuole di ogni ordine e grado chiuse fino al 15 marzo (compresi i corsi formativi, le università della terza età ecc.). Attivi i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ma sempre garantendo la distanza di un metro.
Sospese le gite scolastiche, di scambio e di gemellaggio e qualsiasi uscita scolastica.
Il mercato c’è e i centri commerciali sono aperti.
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ASTI, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, fatto salvo per motivi necessari come ad esempio spostamenti per lavoro o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Alle persone con sintomi respiratori e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
Divieto assoluto di spostamento dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena, anche precauzionale.
Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti, del congedo ordinario e delle ferie.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
Chiuse le scuole di ogni ordine e grado (compresi i corsi, le università della terza età..). Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
L’apertura dei luoghi di culto (chiese) è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali.
Chiusi i i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
I Bar e i ristoranti possono restare aperti dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Consentite le attività commerciali diverse da quelle sopra (bar e ristoranti) a condizione che il gestore garantisca un accessocon modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro.
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Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
Le riunioni, in tutti i casi possibili, devono svolgersi con modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
I centri commerciali, i negozi delle gallerie dei centri e i mercati sono sospesi nei giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica). Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di l metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro richiamate strutture dovranno essere chiuse, La chiusura non è disposta- per farmacie, parafannacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro .
Chiuse le palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
Sono sospesi gli esami di idoneità presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede in queste province.
Conclusione
Non esistono più zone rosse o gialle, che rendevano incomprensibile le misure, bensì misure irrigidite per le province di Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.
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