RIVAROLO CANAVESE – Il Comune di Rivarolo Canavese dovrà risarcire la Tribute Service Srl.
È quanto ha deciso il Tar Piemonte che ha emesso la sentenza, accogliendo il ricorso della Tribute Service contro il Comune, circa l’affidamento del “servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni per la riscossione dei relativi diritti. periodo 1.1.2017 – 31.12.2017” in favore di Dansar s.r.l..
Con lettera d’invito dell’11 novembre 2016, il Comune di Rivarolo Canavese aveva indetto una procedura negoziata per con canone di concessione a basta d’asta fissato in euro 82.000,00 annui.
Hanno presentato domanda di partecipazione la Tributi Service s.r.l. e la Dansar s.r.l.
Nella seduta di gara del 6 dicembre 2016, la commissione giudicatrice ha ammesso entrambe le concorrenti ed ha esaminato le rispettive offerte economiche.
La Dansar s.r.l. è risultata aggiudicataria, con un canone annuo offerto pari ad euro 88.000,00.
La Tributi Service s.r.l., che ha offerto un canone di euro 83.883,00, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara.
La Dansar Srl avrebbe dovuto essere esclusa, per aver dichiarato, nella domanda di partecipazione a firma del legale rappresentante, l’insussistenza di motivi di esclusione e, in particolare, di “non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività”. Invece nei confronti della Dansar s.r.l., “con provvedimento del Comune di Caravaggio del 3 agosto 2009 relativo ad un appalto di analogo oggetto, è stata disposta la decadenza e la contestuale risoluzione del contratto, con escussione della cauzione e segnalazione all’Autorità di vigilanza.
La risoluzione è stata motivata con riferimento al ritardo nel versamento e nella rendicontazione del canone per pubblicità e affissioni del primo semestre 2009, alla proroga delle affissioni oltre il termine accordato, alla mancanza dei timbri a calendario sui manifesti, alla mancata corrispondenza tra somma versata e somma incassata sui diritti delle pubbliche affissioni.”
“Ai sensi dell’art. 80, quinto comma – lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti dispongono l’esclusione allorquando sia dimostrato con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; tra questi rientrano le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio ovvero confermata all’esito di un giudizio.”
Il Comune è stato quindi condannato a pagare euro 2.000,00 (maggiorata di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo); e Comune e Dansar al al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, per ciascuno nella misura di euro 1.500,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
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