VENARIA REALE – Il Comune di Venaria ha emesso un ordinanza, in attuazione del “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”.
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Fino al 31 marzo del 2018, vige a Venaria, il divieto di combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo. Per tale provvedimento stabile non è ammessa alcuna deroga, tranne che per i seguenti motivi:
in presenza di emergenza sanitaria (certificato dal Servizio Fitosanitario Regionale) e solo su stoppie non trinciate e in presenza di suoli asfittici (identificati dal Servizio Fitosanitario Regionale), nei quali l’interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, e per i quali non sia possibile l’allontanamento.
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La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, stabilisce all’art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.
Coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l’attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all’articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l’adozione dei piani per la qualità dell’aria, recanti per l’appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.
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Nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell’aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO2 e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato – infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto);
In data 08 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R.. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure addizionali di risanamento da inserire nei piani di qualità dell’aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.
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Il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” prevede che alcune delle misure contenute nell’accordo debbano essere attuate entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e che le misure contenute nell’Allegato 1 dell’Accordo “ Criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” debbano essere attivate a partire dal 01 ottobre 2017;
Le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” rappresentano un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l’Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall’Accordo stesso.
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La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” approvando: i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee omogenee da adottarsi; le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti; le date di inizio e fine delle misure e l’indicazione delle autorità competenti all’attuazione.
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