REFERENDUM – C’è chi spinge per il SI’ e chi per il NO. Ovunque sono nati comitati pro e contro la riforma della Costituzione. Numerosissimi gli incontri fissati, ma logicamente, ognuno spiega le ragioni a modo proprio, e gli italiani, sono sempre più confusi.
Analizziamo insieme il significato del referendum, ossia quali sono le modifiche che vogliono essere apportate e cosa cambierebbe di fatto, unica cosa necessaria per capire cosa votare.
Innanzitutto il testo del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”. Rispondendo SI si accettano le modifiche alla Costituzione. Rispondeno NO la Costituzione non viene modificata e resta tutto com’è.
Quali sono le modifiche? Sostanzialmente il Senato viene modificato passando da 315 a 100 senatori, e rappresenta le istituzioni territoriali nonché esercitare le funzioni di raccordo tra Stato ed Enti, mentre ciascun membro della Camera dei Deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei Deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo (ART.55). Non rappresentando più la Nazione decade il fatto che i componenti possano essere votati dall’estero (ART.48).
Il Senato è così composto (ART.57): da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.
I Senatori non riceveranno l’indennità (ma riceveranno rimborsi) e godranno dell’immunità. Abrogato l’ART.58 che prevedeva il quarantesimo anno di età degli elettori eleggibili a cittadini.
I Senatori a Vita (ART.59) potranno essere nominati dal Presidente della Repubblica “tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico, e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.” Quelli esistenti resterano tali fino ad “esaurimento”.
La Camera dei Deputati resterà in carica cinque anno e potrà essere prorogata soltanto in caso di guerra (ART.60).
“L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.” (ART.61).
“Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali.” (ART.62)
“I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni.” (ART.64).
Mentre gli articoli 66 – 67 e 69 hanno per lo più subito modifiche tecniche, torna ad avere una modifica sostanziale l’ART. 70 nel quale è illustrata la funzione legislativa. All’attuale articolo che reca “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” viene aggiunto “per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle polithe dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.”
All‘ART.71, oltre ad aggiungere che il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, chiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge (La Camera dovrà farlo entro sei mesi), viene modificato il numero necessario di elettori per avanzare una proposta di legge: da 50mila diventa 150mila, rendendo di fatto meno accessibile avanzare proposte di legge. Viene aperto uno spiraglio alla possibilità di avanzare referendum popolari e propositivi, ma sono con legge per le modalità di attuazione approvata da entrambe le Camere.
Un’altra novità (ART.72) riguarda la «corsia privilegiata» garantita da «tempi certi» di cui dispone il Governo: salvo alcune materie (esempio le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali), può chiedere alla Camera che il suo disegno di legge venga votato entro 70 giorni dalla presentazione (prorogabili di 15 giorni per le materie più complesse). Si abbreviano i tempi anche per l’eventuale delibera del Senato. Entro 5 giorni dalla richiesta del Governo, la Camera deve rispondergli si o no.
Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri di Camera e Senato, possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di leggittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale (che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni) su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione di legge (ART. 73).
Con l’ART.75 viene modificata l’approvazione al referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale di una legge o di un atto avente forze di legge (indetto se richiesto da 500mila elettori o 5 Consigli Regionali): la proposta soggetta a referendum verrà approvata se avranno partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, “se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioi della Camera dei deputati”.
I decreti perdono efficacia non soltanto nel caso che non vengano convertiti in legge entro 60 giorni, ma anche nel caso che il Presidente della Repubblica abbia chiesto una nuova deliberazione entro 90 giorni dalla pubblicazione (ART.77). Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei Deputati (prima erano i due terzi di ciascuna camera) (ART. 79).
Spetta solo più alla Camera dei deputati autorizzare con legge di ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni delle leggi. Devono essere approvate da entrambe le Camere, invece, le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea (ART.80).
Non più entrambe le Camere ma solo la Camera dei Deputati potrà autorizzare, a maggioranza assoluta, il ricorso all’indebitameno e approvare il rendiconto consutivo del Governo, nonché i criteri della legge di bilancio (ART.81)
Soltanto la Camera dei Deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, mentre il Senato può disporle su materie sì di pubblico interesse, ma concernenti le autonomie territoriali (ART.82).
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti (mentre ora, dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta) (ART.83)
Gli ART. dall’85 all’88 riguardano il Presidente della Repubblica, le cui veci, in caso di impossibilità, non vengono più svolte dal Presidente del Senato ma dal Presidente della Camera dei Deputati.
Dall’ART. 94 al 96, si tratta invece del Consiglio dei Ministri. Il Governo dovrà avere la fiducia della Camera dei Deputati (e non di tutte e due), così come il decimo delle firme necessarie alla mozione di sfiducia.
Abrogato l’articolo 99 che prevedeva il Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro composto da rappresentanti esperti del settore produttivo (CNEL).
Lo Stato ha legislazione esclusiva, oltre a quelle già contemplate nella Costituzione vigente, nelle seguenti materie: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; rispetto alle norme sul proccedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; sulla tutela della salute, politiche sociali e sicurezza alimentare; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; previdenza complementare integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni; commergio con l’estero; processi e infrastrutture e piattaforme informatiche; valorizzazione dei beni paesaggistici; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e turismo; ordinamento delle professioni e della comunicazione; disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Alle Regioni spetta la podestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei serizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in materia non espressamnte riservata alla competenza esclusiva dello Stato (ART.117)
Nell‘ART. 119 è stato inserito che “con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni” delle Regioni, Città Metropolitane e Comuni e nell’ART.120 viene rimarcato che spetta al Governo stabilire i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente. Con l‘ART.122 viene stabilito che gli emolumenti del Presidente della Giunta regionale e dei componenti sono disciplinati dalla legge regionale nei limiti dei principi della legge della Repubblica e, con l‘ART 126, che lo scioglimento del Consiglio Regionale o la rimozione del Presidente viene effettuato con decreto motivato del Presidente, previo parere del Senato della Repubblica.
La legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato è giudicata dalla Corte Costituzionale (ART.134), composta da 15 giudici dei quali un terzo nominato dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato.
Nelle disposizioni finali, viene precisato che la gestione del Cnel, entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle modifiche, viene affidato temporaneamente ad un commissario straordinario pre le attività di patrimoni e per la riallocazione delle risorse umane presso la Corte dei Conti. All’entrata del Commissario decadono gli organi attuali. Che non possono essere corrisposti rimborsi in favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali; che per tutti i dipendenti delle due camere verrà assegnato un unico ruolo con un unico statuto dei dipendenti e che i senatori a vita non potranno comunque essere più di cinque.
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