GOVERNO – Il Consiglio dei Ministri ha recentemente emanato il Decreto Legislativo 230/2021, che prevede l’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico (in attuazione della legge 46/2021).
L’assegno unico costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei famigliari sulla base della condizione economica del nucleo, secondo l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo famigliare indicato ai fini ISEE, in corso di validità e, in assenza dello stesso, il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda.
A partire dallo scorso 1 gennaio è disponibile sul sito internet dell’INPS la procedura di presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico. Per beneficiare dell’assegno è necessario essere in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’art. 3 del d.lgs. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto ad una specifica categoria di lavoro.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne sino al compimento del 21 anno d’età considerandosi figli a carico quelli facenti parte del nucleo famigliare indicato ai fini ISEE.
Rispetto ai figli maggiorenni, per poter beneficiare dell’assegno, devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti: frequenza di un corso di formazione scolastica, professionale ovvero di un corso di laurea, svolgimento di un tirocinio o di attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore agli 8.000 euro annui, essere registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolgere il servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo famigliare del beneficiario della prestazione. Saranno corrisposte dalla mensilità di marzo le domande presentate da inizio anno al 30 giugno e, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione, quelle presentate dal 1 luglio in poi.
In assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al DPCM 159/2013.
In pratica, se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Se, al contrario, l’ISEE verrà presentato dal 1 luglio la prestazione sarà calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE. In assenza, oppure se esso è pari o superiore a 40.000 euro, la prestazione verrà calcolata con l’importo minimo previsto dal decreto, 50 euro per i figli minori e 25 per i maggiorenni.
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Per i nuclei famigliari percettori del Reddito di cittadinanza l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente allo stesso e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Le domande possono essere presentate dal genitore una sola volta per ogni anno di gestione ed è necessario indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno, ferma restando la necessità di aggiornare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per gli eventi sopravvenuti.
La domanda può essere presentata attraverso l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito web dell’INPS, se si è in possesso di SPID livello 2 o superiore o di una Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE) o di un Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure attraverso il Contact Center Integrato (contattando il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa o il numero 06164164, a pagamento da rete mobile, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). E’ possibile inoltre presentare la domanda attraverso gli Istituti di Patronato.
In conseguenza dell’introduzione dell’assegno unico universale, a decorrere dal 1 gennaio, sono abrogati il premio nascita o per l’adozione del minore, le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità e, dal 1 marzo, sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei famigliari con almeno 3 figli minori, che resta riconosciuto con riferimento all’anno in corso esclusivamente per le mensilità di gennaio e febbraio. Cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei famigliari con figli o orfanili, sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’art. 12 del TUIR, che dal 1 marzo si applicheranno esclusivamente per gli altri famigliari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido mentre riguardo all’assegno temporaneo esso è prorogato per i soli mesi di gennaio e febbraio 2022 e sarà riconosciuto fino al 28 febbraio e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l’anno in corso. Prorogata fino alla fine di febbraio la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo famigliare, di cui all’art. 5 del d.l. 79/2021.
Per maggiori informazioni si consiglia la consultazione del sito www.inps.it
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