mercoledì 4 Dicembre 2024

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CORONAVIRUS – Da oggi Piemonte,  Basilicata, Calabria, Lombardia in zona gialla

L'Abruzzo passa in arancione; si discute sugli spostamenti nei giorni di festa

CORONAVIRUS – Da oggi, domenica 13 dicembre, Piemonte,  Basilicata, Calabria, Lombardia sono in zona gialla; Abruzzo in zona arancione.

CORONAVIRUS – Da oggi Piemonte,  Basilicata, Calabria, Lombardia in zona gialla

Si seguono quindi le misure imposte per la zona gialla e quelle nazionali per tutta Italia. Si dicute su allentamenti negli spostamenti nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. La posizione del Governo è quella di concedere allentamenti per comuni al di sotto dei 5mila abitanti e vicini. La questione, sottoposta anche come interrogazione al Senato, verrà discussa in Parlamento.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 13 dicembre è la seguente:

area gialla: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto;
area arancione: Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta;
area rossa: (nessuna Regione)

LE REGOLE PER LA ZONA GIALLA –

Spostamenti – Da oggi è consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di giustificane il motivo. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro ma è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.

Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere tra le ore 5 e le ore 22. Si può andare a fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi.

È possibile raggiungere la seconda casa se è ubicata in un Comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un Comune di area arancione o rossa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili situazioni.

Dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata, uscire con il proprio animale da compagnia e fare attività motoria.

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Attività commerciali – I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Scuola – Lezioni in presenza per materne, elementari e prima media, mentre permane la didattica a distanza per seconde e terze medie (fino al 23 dicembre come da ordinanza del presidente Cirio) e superiori.

Università e istituzioni di Alta formazione – Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e per i laboratori, che possono svolgersi in presenza.

I tirocini, le attività di laboratorio sperimentale o didattico o le esercitazioni possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli Atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre.

Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolgono prevalentemente a distanza. Possono svolgersi in presenza quelle del primo anno dei corsi di studi, i laboratori o assimilabili

Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea.

Eventi, cerimonie e riunioni – Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospesa.

Tumulazioni e sepolture sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

Attività motoria e sportiva – È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva.

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

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