DECRETO RILANCIO – Fase 2: sostegno alle imprese

Il dettaglio del decreto suddiviso per temi: imprese

DECRETO RILANCIO - Fase 2: sostegno alle imprese

DECRETO RILANCIO – Il Decreto Rilancio contiene misure per un importo complessivo vicino ai 100 miliardi di euro. L’obiettivo è “garantire liquidità e sostegno alle imprese italiane, per assicurarne la tenuta nel periodo dell’emergenza e favorirne il rilancio nel momento della ripresa”.

Sono previsti anche interventi dello Stato nel capitale delle imprese, attivati solo se necessario, se richiesti dalle imprese stesse e senza l’assunzione di quote di controllo, con l’obiettivo di “preservare la stabilità operativa e societaria del nerbo produttivo del paese, presidiare i settori strategici e contribuire ad un complessivo rafforzamento della struttura industriale”.

Contributo a fondo perduto: vengono stanziati 6,2 miliardi di euro per trasferimenti a soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori ai 5 milioni di euro, che non hanno cessato l’attività prima del 31 marzo 2020. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato di aprile 2020 sia sceso del 33% rispetto a quello di aprile 2019 e a chi abbia iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019. L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza fra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
15% per soggetti con ricavi o compensi compresi fra 400.000 e 1 milioni di euro
10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro

Il contributo minimo, che verrà erogato a giugno dall’Agenzia delle Entrate e non concorrerà alla formazione della base imponibile, è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Rafforzamento patrimoniale: per le imprese con un fatturato compreso fra i 5 ed i 50 milioni di euro che hanno subito un calo del fatturato del 33% sono previsti interventi di defiscalizzazione degli aumenti di capitale e di sostegno finanziario effettuati entro il 31 dicembre 2020. In particolare, è prevista una detrazione del 20% dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (deduzione del 20% per le società) in caso di aumento di capitale a pagamento, con un limite massimo del beneficio fissato a 2 milioni di euro. Viene inoltre riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite superiori al 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale (con un tetto massimo di 800.000 euro). Per le imprese con ricavi sopra i 10 milioni di euro che effettuino aumenti di capitale superiori ai 250.000 euro è prevista la possibilità di emettere strumenti finanziari (di ammontare compreso fra 250.000 euro e il minore fra l’importo dell’aumento di capitale e 3 milioni di euro) che possono venire acquistati dal ‘Fondo Patrimonio Pmi’ gestito da Invitalia, di 6 anni di durata senza il pagamento di interessi. Il valore di rimborso da parte della società che ha effettuato l’aumento di capitale è ridotto del 30% (con limite a 800.000 euro) nel caso in cui il valore del patrimonio netto sia superiore a quello del momento della sottoscrizione e la società non abbia, fra le altre cose, versato dividendi o fatto aumenti di capitale gratuiti.

Ricapitalizzazione delle imprese: istituzione di un patrimonio destinato in CDP di 45 miliardi per le imprese con fatturato oltre i 50 milioni di euro. Gli interventi sono rivolti a SpA con sede in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il patrimonio potrà realizzare interventi a condizioni di mercato o secondo i criteri che saranno definiti dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato approvato dalla Commissione europea, e saranno preferibilmente effettuati secondo modalità standardizzate, nella forma della sottoscrizione di prestiti convertibili o subordinati. La sottoscrizione di capitale richiederà invece un’istruttoria specifica, non porterà all’acquisizione di partecipazioni di controllo, e vedrà di norma la presenza di co-investitori. Il patrimonio potrà anche intervenire in operazioni di ristrutturazione di imprese in crisi con prospettive di rilancio. Nella valutazione degli interventi si tiene in conto, tra l’altro, dell’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, ai livelli occupazionali e al mercato del lavoro.

Cancellazione del saldo e acconto dell’Irap: come forma di sostegno aggiuntiva alle imprese che hanno un fatturato fino a 250 milioni di euro e che hanno subito un danno economico evidente dall’emergenza Covid-19 queste non sono tenute al pagamento a al saldo dell’Irap per il 2019 né della prima rata dell’acconto dovuta per il 2020. Un intervento che prevede uno stanziamento di circa 4 miliardi di euro.

Agevolazioni per gli affitti: alle imprese con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo. Per le strutture alberghiere il credito d’imposta spetta a prescindere dal volume di affari registrato. Il credito d’imposta è parametrato all’importo versato a marzo, aprile e maggio a condizione che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno prima. Un intervento che prevede uno stanziamento di 1,5 miliardi.

Riduzione degli oneri delle bollette: per maggio, giugno e luglio 2020 con un intervento da 600 milioni di euro si riduce il peso degli oneri fissi sulle bollette elettriche, in particolare quelle delle piccole attività produttive e commerciali.

Pagamento debiti della P.A.: viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti.

DECRETO RILANCIO - Fase 2: sostegno alle imprese

Fondo per il trasferimento tecnologico: viene istituito la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico ed è finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.

Smart&Start Italia: vengono introdotte ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito di questa misura pensata per la crescita delle imprese.

Sovvenzioni e agevolazioni: le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa di produzione di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Garanzia sull’assicurazione dei crediti commerciali: viene creato uno strumento di ‘riassicurazione’ di Stato, in analogia con quelli adottati o in via di adozione in altri Paesi Europei. Con uno stanziamento a favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, si vuole evitare che le perdite attese a seguito dello shock da Covid-19 portino a una notevole contrazione delle linee di credito commerciale in favore delle imprese e garantite dalle compagnie di assicurazioni, che ora potranno accedere allo strumento di garanzia previsto a beneficio di chi ha contratto la polizza credito (il fornitore) e dei relativi clienti (le imprese della filiera debitrici).

Partecipazione al Fondo della Bei: il Ministero dell’Economia potrà stipulare con la Bei gli accordi necessari per consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia Pan europeo per il sostegno agli stati membri. Un Fondo in grado di erogare fino a 200 miliardi di euro in forma di garanzia e prestiti diretti o indiretti a favore di Pmi e grandi imprese, garantendo così la liquidità necessaria a fronteggiare la crisi.

Deroga alla disciplina degli aiuti di Stato: alla luce del nuovo ‘Temporary Framework’ della Commissione Ue, i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione, possono ricevere nuovi aiuti, in deroga al divieto di concessione previsto. Analogamente, Regioni, Province e altri tenti territoriali possono concedere varie tipologie di aiuti alle imprese (fra le quali sovvenzioni dirette, anticipi, agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti, tassi di interesse agevolati e sovvenzioni per il pagamento dei salari al fine di evitare licenziamenti).

Garanzia dello Stato su passività delle banche: per evitare di dover effettuare una notifica individuale alla Commissione europea nel caso fosse necessario intervenire a sostegno della liquidità di banche solventi ma soggette a perturbamenti nell’economia, si è adottato uno schema generale e preventivamente sottoposto alla Commissione europea in base al quale il Ministero dell’Economia può, ove mai ve ne fosse bisogno, concedere la Garanzia dello stato su passività di nuova emissione delle banche con sede legale in Italia fino ad un valore nominale di 19 miliardi di euro senza che sia necessario effettuare di volta in volta una notifica alla Commissione che mal si attaglia alle esigenze di speditezza.

Sostegno pubblico nelle procedure di liquidazione di piccole banche: per evitare di dover effettuare una notifica individuale alla Commissione europea nel caso fosse necessario un intervento dello Stato per assicurare l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche piccole, con attività non superiori ai 5 miliardi di euro e comunque escludendo le banche di credito cooperativo, si è adottato uno schema generale e preventivamente sottoposto alla Commissione europea in base al quale il Ministero dell’Economia può, può concedere il sostegno pubblico sotto varie forme alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di aziende o rami di azienda della banca in liquidazione; senza che sia necessario effettuare di volta in volta una notifica alla Commissione che mal si attaglia alle esigenze di speditezza.

Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi: viene istituito, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, per interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Inoltre, per fronteggiare le difficoltà per l’intero settore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni, con conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati al consumo fresco e per il settore carne, si prevede la compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.

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