martedì 16 Aprile 2024

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DECRETO RILANCIO – Fase 2: lavoro e famiglie

Il dettaglio del decreto suddiviso per temi: lavoro

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DECRETO RILANCIO – Il decreto ‘Rilancio’ stanzia ulteriori 26 miliardi circa, in aggiunta ai 10 miliardi previsti dal ‘Cura Italia’ di marzo, per preservare la tenuta occupazionale e garantire livelli adeguati di reddito per i lavoratori e le famiglie.

Sono state confermate ed estese tutte le tutele previste nei precedenti interventi del Governo sul fronte del lavoro e dell’occupazione, fra cui la cassa integrazione per tutte le tipologie di impresa e le indennità per i lavoratori autonomi, e sono state introdotte nuove misure per allargare ulteriormente il sostegno a famiglie e imprese.

Reddito di Emergenza (955 MLN): alle famiglie in difficoltà a causa dell’Emergenza Covid-19 viene riconosciuta questa forma di sostegno straordinaria, erogata in due quote con un valore compreso per ciascuna fra 400 e 800 euro (840 euro a famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza). La platea fa riferimento a circa 1 milione di famiglie, che devono essere residenti in Italia, avere un reddito nel mese di aprile inferiore all’ammontare del beneficio che si riceve, un patrimonio mobiliare famigliare nel 2019 inferiore a 10.000 euro (tetto elevabile a un massimo di 25.000 euro a seconda del nucleo familiare) e un valore ISEE inferiore a 15.000 euro. Il Rem non è compatibile con le altre forme di sostegno previste dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19 e non viene erogato ai titolari di pensione, di un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore al reddito stesso e a chi già riceve il reddito di cittadinanza.

Cassa Integrazione: con 16 miliardi vengono rafforzati gli istituti della Cassa Integrazione e del Fondo di Solidarietà per ulteriori 9 settimane: in particolare vengono estese le tutele previste dal Cura Italia fino al 31 agosto 2020 e incrementate di successive 4 settimane per i periodi dal primo settembre al 31 ottobre 2020. La Cig straordinaria viene estesa a 18 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020.

NASPI e DISCOLL: le prestazioni dei sussidi di disoccupazione ordinari (NASPI) e per Co.Co.Co. (DISCOLL) che finiscono nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e in questo DL. L’Importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari a importo ultima mensilità della prestazione originaria.

Indennità: gli indennizzi previsti dai provvedimenti governativi non sono cumulabili con pensioni o stipendi.
600 euro per il mese di aprile: l’indennizzo previsto a marzo per una platea di quasi 5 milioni di persone viene erogato anche per il mese di aprile: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. Lo riceveranno anche coloro che hanno presentato domanda in un momento successivo: gli stagionali diversi dal settore turismo, i lavoratori occasionali e quelli intermittenti.

– 1.000 euro per il mese di maggio: viene riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita Iva, non in pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Viene riconosciuta anche ai Co.Co.Co che hanno cessato il rapporto di lavoro all’entrata in vigore del decreto.

-Artigiani, commercianti e coltivatori diretti: a partire da maggio queste categorie vengono ricomprese nell’insieme di società di persone e capitali e rientrano nell’ambito dell’attività dell’Agenzia delle Entrate, che eroga indennizzi a fondo perduto alle imprese che hanno subito un calo del 33% del fatturato. Gli indennizzi sono parametrati alla perdita di fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro.

Professionisti ordinistici: continuano a venire gestiti dalle casse professionali per i mesi di aprile e maggio.

Colf e badanti: ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro per oltre 10 ore alla settimana, attivi al 23 febbraio 2020, viene riconosciuta per aprile e maggio 2020 un’indennità mensile pari a 500 euro al mese. Dalla norma, che prevede uno stanziamento di poco inferiore ai 500 milioni di euro, sono esclusi i lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro e coloro che percepiscono il reddito di emergenza o il reddito di cittadinanza.

Bonus Baby sitter: il voucher Baby sitter sale da 600 a 1.200 euro (in quanto usufruibile su 2 mesi) e può essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi, potenziati a loro volta con il rifinanziamento del Fondo per le politiche della famiglia, da 150 milioni di euro. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, con uno stanziamento di circa 680 milioni, il bonus aumenta da 1.000 a 2.000 euro (in quanto usufruibile su 2 mesi).

Incremento giorni di permesso retribuito coperto da legge 104 e Congedi parentali: è incrementato di ulteriori dodici giornate il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa (i cosiddetti “permessi ex legge 104/92”). I dodici giorni aggiuntivi, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, si aggiungono ai tre giorni di permesso mensile già previsti dalla legge, per un totale di quindici giorni totali per i due mesi citati. Inoltre, fino al 31 luglio 2020 per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni i lavoratori dipendenti genitori di figli con meno di 12 anni hanno diritto ad un congedo parentale pagato al 50% della retribuzione. Lo stanziamento complessivamente assomma a circa 1,3 miliardi di euro.

Sospensione dei licenziamenti: si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “Cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

Sovvenzioni al pagamento dei salari per evitare licenziamenti: ai sensi del nuovo Temporary Framework europeo gli enti territoriali possono adottare misure di aiuto a sostegno dell’economia per contribuire ai costi salariali delle imprese (fra cui quote contributive e assistenziali) e dei lavoratori autonomi per evitare i licenziamenti durante la pandemia. La sovvenzione ha durata di 12 mesi, è rivolta ai dipendenti che altrimenti avrebbero perso il posto di lavoro e non deve superare l’80% della retribuzione mensile lorda.

Emersione dei rapporti di lavoro: per garantire adeguati livelli di tutela della salute individuale e collettiva a causa dell’emergenza sanitaria e favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia oppure per dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso. Allo stesso tempo, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto nell’ottobre 2019 possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Queste norme si applicano all’agricoltura, allevamento, pesca, assistenza alla persona per se stessi o componenti della propria famiglia con disabilità, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Modifica di pagamenti di cig in deroga: per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all’INPS. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda unitamente ai dati essenziali per il calcolo ed effettua l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Lavoro agile: fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dal lavoro o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

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