giovedì 23 Gennaio 2025
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ELEZIONI – Modalità del voto domiciliare

ELEZIONI – Il D.L. 1/2006 detta le disposizioni per l’esercizio del voto domiciliare. Si illustrano di seguito le modalità.

1) A CHI E’ CONSENTITO: a) ad elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile (anche con l’ausilio di servizi) b) ad elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;

2) QUANDO E’ PREVISTO: a) elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica b) elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia c) consultazioni referendarie Nel caso di elezioni del Presidente della Provincia e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, è previsto solo nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del Comune o della Provincia per cui è elettore.

3) MODALITA’ DI RICHIESTA E TEMPISTICHE L’elettore interessato al voto a domicilio deve far pervenire, tra il 40° ed il 20° giorno antecedente le consultazioni elettorali (QUINDI TRA MARTEDI’ 23 GENNAIO E LUNEDI’ 12 FEBBRAIO), al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto: a) una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione con l’esatta indicazione dell’indirizzo completo; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data NON ANTECEDENTE al 18 GENNAIO (45° giorno antecedente alle consultazioni elettorali) che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità (vedi punto 1.a) con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (vedi punto 1.b). c) copia di un documento di identità valido d) copia della propria tessera elettorale Qualora la persona interessata risulti iscritta nelle liste elettorali di un Comune diverso da quello nel quale ha la dimora, dovrà far pervenire tutta la documentazione di cui al punto 3 al Sindaco del Comune di iscrizione; sarà cura di quest’ultimo trasmettere i nominativi al Sindaco del Comune ove dimori l’interessato.

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