CANAVESE – Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della Legge 353/2000 si rende noto che la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 08/01/2015, in ragione delle condizioni meteorologiche in atto e previste per i prossimi giorni dal Centro Funzionale di Arpa Piemonte,
ha decretato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi a partire dal 9 gennaio 2015, fino a nuova comunicazione.
In applicazione degli articoli 11 co. 6 e 14 della L.R. 21/2013 si rammenta che nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi:
– sono vietati l’accensione di fuochi o l’abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cento metri da essi;
– non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 11 della L.R. 21/2013;
– sono vietate le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio;
– in particolare è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, accendere fuochi d’artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che può creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 11, comma 2 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 11, commi 4 e 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro.
Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 6, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’ articolo 10 della l. 353/2000.
Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme ed i principi di cui a capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
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